D.P.R. 20.02.1998, n. 38
Capo I - Attribuzioni dei dipartimenti e di altri organismi del ministero
1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle politiche degli investimenti pubblici definiti dai competenti organi politici e di Governo, ha competenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, in materia di programmazione economica e finanziaria e di coordinamento e verifica degli investimenti per lo sviluppo economico settoriale e territoriale ed in quello delle politiche di coesione, con particolare riguardo alle arre depresse. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) provvede, d'intesa con le amministrazioni competenti e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, ovvero con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nei casi ivi previsti, in materia di interventi per lo sviluppo economico settoriale e territoriale, contribuendo a definire, sul piano operativo, gli obiettivi e le politiche settoriali degli investimenti pubblici e curando la programmazione economica e finanziaria degli interventi, sulla base di linee programmatiche generali deliberate dal Cipe; provvede alla diretta attuazione degli interventi di competenza del Ministero; formula al Cipe le proposte per l'individuazione degli obiettivi prioritario di sviluppo economico e sociale;
b) coordina, per quanto di competenza, gli interventi delle amministrazioni pubbliche e vigila sul complesso dell'azione pubblica nelle arre depresse del territorio nazionale; svolge funzioni di collaborazione e di s
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