D.P.R. 20.02.1998, n. 38
Capo I - Attribuzioni dei dipartimenti e di altri organismi del ministero
1. Gli uffici centrali del bilancio operano alle dipendenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffci amministrativi sotto la responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i provvedimenti acquistano efficacia. Entro il predetto termine l'ufficio centrale del bilancio può preannunciare all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa; tali osservazioni, ferma restando l'efficacia degli atti e la facoltà dell'amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate all'amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne informa l'ufficio centrale del bilancio. Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 1
2. Gli uffici centrali del bilancio ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilità economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto legislativo. Concorrono, altresì, alla valutazione degli oneri delle funzion
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