D.P.R. 20.02.1998, n. 38
Capo III - Norme finali e transitorie e abrogazioni
1. Fino alla piena integrazione dei sistemi informativi del Ministero, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, i documenti attraverso i quali le sezioni di tesoreria provinciale rendono conto, anche mediante l'utilizzo di strumenti e procedure informatiche, delle operazioni di entrata e di uscita per tutte le contabilità loro affidate continuano ad essere trasmessi simultaneamente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alle ragionerie competenti ed al Dipartimento del tesoro, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.
2. Le metodologie e i criteri di monitoraggio in materia di fondi strutturali comunitari sono stabiliti, anche in base di indirizzi generali fissati dal Cipe, d'intesa fra i capi dei Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato e delle politiche di sviluppo e di coesione e il presidente della Cabina di regia nazionale, nell'ambito della Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero prevista dall'articolo 8.
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