D.P.R. 20.02.1998, n. 38
Capo III - Norme finali e transitorie e abrogazioni
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogati:
a) l'articolo 64 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
b) l'articolo 289 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
c) il regio decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1036, e le relative norme di attuazione emanate con decreto ministeriale 12 agosto 1924 (in una Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1924);
d) la legge 26 luglio 1939, n. 1037, con esclusione degli articoli 3, 7 e 8;
e) gli articolo 12, 15, primo comma, lettera a), 17-bis, limitatamente alla denominazione «Ragionerie regionali dello Stato», e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
f) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291;
g) l'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 883, limitatamente all'istituzione della ragioneria regionale dello Stato con sede in Campobasso;
h) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;
i) l'articolo 4, commi primo, secondo, sesto, settimo, ottavo e nono, della legge 26 aprile 1982, n. 181;
l) l'articolo 19, comma ottavo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
m) l'articolo 1 della legge 7 agosto 1985, n. 427;
n) l'articolo 10, commi primo e quarto, della legge 7 agosto 1985, n. 378;
o) l'articolo 1, comma 2, della legge 27 novembre 1991, n. 378;
p) l'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
q) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.
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