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O.M. MIUR 13.02.1998, n. 55.

Art. 4 - Orario di servizio

4.1 La prestazione a tempo parziale del personale che usufruisce del regime della cumulabilità deve esser pari almeno al 50% dell'orario pieno. Per il personale docente tale limite deve essere osservato compatibilmente con la scindibilità dell'orario di cattedra e la salvaguardia del principio dell'unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna e secondo i criteri indicati all'articolo 7 dell'O.M. n. 446/1997. Per il restante personale deve essere garantita l'osservanza delle modalità contemplate agli articoli 8 e 9 della stessa ordinanza.

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