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O.M. MIUR 13.02.1998, n. 55.

Art. 5 - Durate e sede di servizio

5.1 Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione decorrono, contestualmente, all'inizio del pensionamento, dal 1° settembre di ciascun anno scolastico e dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Per la durata di almeno due anni il personale di cui all'art. 1 non può richiedere, salvo comprovate esigenze, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Tale cessazione comporta, peraltro, il divieto di riproposizione della domanda di cui all'art. 2, ancorché inoltrata anticipatamente all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.

5.2 Il personale beneficiario delle disposizioni di cui al decreto interministeriale n. 331/1997 ha diritto al mantenimento in servizio presso la sede di ultima titolarità, salvo il caso in cui non risulti in soprannumero rispetto alla dotazione organica dell'istituzione scolastica.

5.3 Nell'ipotesi di soprannumerarietà relativa sia all'organico di diritto che alla determinazione della situazione di fatto, si procede, per l'assegnazione della sede nei confronti dei soprannumerari di cui al precedente comma, con le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno, secondo la vigente normativa.

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