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O.M. MIUR 13.02.1998, n. 55.

Art. 6 - Norma transitoria

6.1 Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 30 settembre 1996 al 16 ottobre 1997, data di entrata in vigore del D.I. n. 331 del 29 luglio 1997, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1, può presentare la domanda prevista all'articolo 2, per ottenere la trasformazione a decorrere dal 1° settembre 1998, entro e non oltre la data del 15 marzo 1998. Decorso infruttuosamente tale termine, il personale suddetto non può presentare la domanda negli anni scolastici successivi.

6.2 Le domande già inoltrate sono da considerarsi utilmente prodotte, a meno di rinunzia che gli interessati possono chiedere entro la data indicata al precedente comma. Gli uffici competenti alla emanazione dei provvedimenti, rilevate eventuali carenze od omissioni nelle istanze presentate antecedentemente alla data della presente ordinanza, provvedono ad invitare gli interessati alla regolarizzazione delle domande stesse.

6.3 Al fine dell'assegnazione della sede di servizio, e limitatamente all'anno scolastico 1998/1999, il personale di cui al presente articolo sarà utilizzato con precedenza rispetto a quello che, avendo chiesto ed ottenuto il pensionamento a decorrere dal 1° settembre 1998, non possa permanere nella sede di ultima titolarità per indisponibilità di posti nella dotazione organica della stessa sede.

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