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O.M. MIUR 13.02.1998, n. 55.

Art. 8 - Personale educativo ed A.T.A.

8.1 A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997 e dall'articolo 17, comma 4, dell'ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994, i posti di personale educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario costituiti nella medesima istituzione scolastica, a seguito di un numero pari di rapporti di lavoro a tempo parziale che, congiuntamente, consentano la formazione di corrispondenti posti a tempo pieno, rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione del personale soprannumerario e di assegnazione provvisoria, sono ricoperti dal Provveditore mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale.

8.2 Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai capi d'istituto, a fronte dell'effettiva necessità secondo quanto contemplato dall'articolo 17, comma 5 dell'O.M. n. 59/1994, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle lezioni o dell'attività didattica.

8.3 L'accettazione di una nomina di cui al precedente comma 2 non preclude, in alternativa, la possibilità di stipulare altro contratto di lavoro a tempo pieno, purché di durata annuale, ovvero limitata al termine delle lezioni o dell'attività didattica.

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