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D.M. Pubblica istruzione 30.01.1998, n. 39

Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. (G.U. 12.02.1998, n. 35)

Art. 1 - Classi di concorso a cattedre

1. Le classi di concorso a cattedre sono quelle indicate nella Tabella A, annessa al presente decreto.

2. Detta tabella fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso, nella colonna 2, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre, nella colonna 3, i titoli di studio validi ai medesimi fini se conseguiti entro un determinato anno accademico e, nella colonna 4, gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso stesse.

3. Il diploma di abilitazione assume la medesima denominazione della classe di concorso di cui alla colonna 1 della sopracitata tabella.

4. Le classi di concorso e le classi di abilitazione del pregresso ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle vigenti classi di concorso, secondo la Tabella A/1, annessa al presente decreto, con le limitazioni di cui al successivo articolo 5, comma 3.

5. La corrispondenza tra alcune delle abilitazioni del vigente ordinamento viene rideterminata con l'allegata Tabella A/2.

6. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, nonché per il reclutamento del personale docente con contratto a tempo determinato nelle medesime scuole, in aggiunta ai titoli di accesso alle classi di concorso enunciati nella tabella A, sono considerate valide anche le lauree che hanno cambiato denominazione, secondo le precisazioni di cui alla Tabella A/3 annessa al presente decreto.

7. Nella Tabella A/4 di omogeneità, allegata al presente decreto, sono individuati gli esami universitari, affini a quelli richiesti nel piano di studi di specifici titoli accademici, validi per l'accesso alle relative classi di concorso del vigente ordinamento.

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