Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11
Titolo I - Personale dirigente scolastico
Capo I - Trasferimenti e passaggi
1. Sulla base della valutazione delle domande effettuate secondo i criteri contenuti nella presente Ordinanza, i competenti Direttori Generali e il Capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica disporranno, come fissato nel precedente art. 4, i trasferimenti ed i passaggi dei dirigenti scolastici in data 24 giugno.
2. I provveditori agli studi dopo aver ricevuto comunicazione della avvenuta conclusione delle operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi, provvederanno all'immediata affissione all'albo dei movimenti effettuati.
3. Avverso i risultati dei trasferimenti e dei passaggi gli interessati possono produrre ricorso al Ministero della pubblica istruzione Direzione Generale e Ispettorato competente entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo del provveditorato dell'elenco suddetto.
4. Il ricorrente invierà, entro gli stessi termini, copia del ricorso al provveditore agli studi, a cui è stata indirizzata la domanda di movimento e agli eventuali controinteressati secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
5. I ricorrenti hanno facoltà di prendere visione, entro il termine di cui al terzo comma, degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti.
6. Il ministero si riserva di rettificare eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti e passaggi disposti.
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