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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo I - Personale dirigente scolastico

Capo I - Trasferimenti e passaggi

Art. 7 - Adempimenti dei provveditori agli studi

1. Sulle domande di trasferimento e/o di passaggio e su ciascun documento allegato, sarà apposto il timbro a calendario, previa verifica che gli atti inviati per posta siano stati inoltrati all'ufficio postale accettante entro il termine prescritto.

2. Il competente ufficio scolastico provinciale, verificato che le domande, sia di trasferimento che di passaggio, sono state redatte in conformità degli appositi moduli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, accerterà l'esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata.

3. Qualora l'aspirante al movimento si dichiari nella domanda perdente posto, il competente ufficio accerterà che il punteggio indicato, relativo a tale posizione, corrisponda a quello con cui il dirigente scolastico è stato incluso nelle graduatorie di cui all'art. 12 del contratto sulla mobilità del personale della scuola.

4. Prima di procedere alla valutazione dovrà essere verificato - nel caso siano state espresse preferenze per scuola di insegnamento diversa dall'italiano - il possesso dei requisiti specifici di accesso previsti dalla vigente normativa. Ove tale verifica dovesse avere esito negativo, le relative preferenze dovranno essere annullate.

5. Il provveditore agli studi procederà quindi alla valutazione delle domande, che dovranno essere acquisite al sistema informativo. Il relativo punteggio attribuito, nonché le preferenze acquisite, dovranno essere notificate all'interessato

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