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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo I - Personale dirigente scolastico

Capo I - Trasferimenti e passaggi

Art. 9- Rinunce e rettifiche alle domande di trasferimento e passaggio

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare, anche per quanto riguarda l'ordine, le preferenze già espresse.

2. È consentita invece la rinuncia alla domanda di movimento. Le istanze di rinuncia dovranno essere direttamente inviate ai competenti provveditori agli studi della provincia di titolarità. Esse saranno prese in considerazione soltanto se pervenute non oltre il ventesimo giorno prima del termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti disponibili. Le istanze inviate dopo tale data potranno essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano agli uffici competenti prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento e passaggio.

3. L'aspirante, qualora abbia presentato sia domanda di trasferimento sia domanda di passaggio, dovrà dichiarare esplicitamente a quali domande intende rinunciare.

4. Nel caso di rinuncia generica l'interessato sarà considerato rinunciatario all'intero movimento.

5. Non è ammessa la revoca, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale revoca venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la revoca non incida negativamente sulle operazioni di assegnazione provvisoria e di conferimento di incarichi direttivi. Il posto reso disponibile dal rinunciatari

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