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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo II - Personale docente

Capo I - Disposizione generali e comuni

Art. 14 - Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi

1. I trasferimenti ed i passaggi dei docenti delle scuole materne, delle scuole elementari, di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici ed istituti d'arte sono disposti dai Provveditori.

2. A seguito della trasformazione in ruoli speciali provinciali dei ruoli nazionali del personale docente degli istituti per sordomuti sono di competenza dei provveditorati agli studi le operazioni di movimento relative agli istituti predetti.

3. Le operazioni relative ai trasferimenti degli insegnanti elementari del ruolo speciale presso gli istituti penitenziari e degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali provinciali delle scuole elementari per ciechi funzionanti presso l'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista e presso gli istituti riconosciuti idonei all'assolvimento dell'obbligo scolastico per ciechi, nonché quelle relative ai trasferimenti degli insegnanti appartenenti al ruolo speciale di musica e canto degli istituti per ciechi, vengono effettuate direttamente dai competenti provveditorati agli studi.

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