Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11
Titolo II - Personale docente
Capo I - Disposizione generali e comuni
1. I docenti di ruolo delle scuole materne statali o di scuola elementare o di scuola di istruzione secondaria di primo grado, titolari di sede o di posto di dotazione organica provinciale, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui sono titolari) o congiuntamente per entrambe. Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nelle presenti disposizioni.
2. Qualora intendano avvalersi di entrambe le facoltà, devono presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal successivo art. 16; non si tiene conto della domanda riferentesi alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
3. In caso di presentazione di più domande di trasferimento e di passaggio di cattedra prevale il tipo di movimento richiesto prioritariamente nell'apposita casella del modulo. In caso di mancata o errata compilazione dell'apposita casella prevale la richiesta di trasferimento.
4. I docenti di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di più province, presentando un'unica domanda di trasferimento.
5. I docenti degli istituti e scuole di istruz
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.