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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo II - Personale docente

Capo I - Disposizione generali e comuni

Art. 16 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio

1. Coloro che aspirano al trasferimento o al passaggio a norma della presente ordinanza (art. 13) debbono presentare domanda entro i termini sottoindicati:

- docenti di scuola materna 27 febbraio;

- docenti di scuola elementare 10 marzo;

- docenti di scuola secondaria di I grado 27 febbraio;

- docenti di scuola secondaria di II grado 27 febbraio.

2. Le domande di trasferimento e di passaggio, indipendentemente dal tipo di istituto richiesto, debbono essere indirizzate al provveditore agli studi della provincia di titolarità, espressamente delegato alla valutazione delle domande stesse, e devono essere presentate al capo d'istituto o dell'ufficio presso cui l'interessato presta servizio, salvo quanto previsto dai successivi commi.

3. Le domande di trasferimento e passaggio a posti o cattedre di scuole e istituti della provincia di Bolzano, rientranti nella competenza dell'Intendente per le scuole in lingua tedesca o dell'Intendente per le scuole delle località ladine, debbono essere indirizzate direttamente ai suddetti organi anche se le predette domande contengono preferenze riferite ad altre provincie. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Valle D'Aosta, che aspirano al movimento per istituti del restante territorio nazionale, devono essere indirizzate al provveditore agli studi di Torino.

4. Le domande di passaggio di ruolo devono essere presentate entro i termini fissati per ciascun ordine e grado d'istruzione per il quale

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