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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo II - Personale docente

Capo I - Disposizione generali e comuni

Art. 18 - Rinunce, revoche e rettifiche alle domande

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse.

2. È consentita la rinuncia alla domanda di movimento presentata. La richiesta di rinuncia, vidimata dal capo d'istituto, dovrà essere trasmessa direttamente al provveditorato di titolarità dell'interessato e sarà presa in considerazione solo se pervenuta non oltre il ventesimo giorno prima del termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti disponibili previsti per ciascun grado di istruzione.

3. Le domande inviate dopo tali date potranno essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano agli uffici destinatari prima della data fissata per l'inizio delle rispettive operazioni di trasferimento e passaggio.

4. Il docente, qualora abbia presentato più domande di movimento, dovrà dichiarare esplicitamente se intende rinunciare a tutte le domande o ad alcune di esse. In tale ultimo caso dovrà chiaramente indicare le domande per le quali esprime rinuncia.

5. In mancanza di tale precisazione la rinuncia si intende riferita a tutte le domande di movimento. Per contro, la predetta rinuncia alla domanda di movimento non comporta il venir meno della proroga d'ufficio del trasferimento annuale, pertanto, gli interessati dovranno espressamente indicare la rinuncia alla proroga del trasferimento annuale, compilando un ulteriore modulo domanda p

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