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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo II - Personale docente

Capo I - Disposizione generali e comuni

Art. 22 - Pubblicazione dei movimenti

1. Le operazioni concernenti i trasferimenti e passaggi previsti dalle presenti disposizioni devono essere ultimate (art. 13) alle date seguenti:

- scuole materne 28 aprile

- scuole elementari 6 luglio

- scuole di istruzione secondaria di I grado 20 maggio

- scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica 10 giugno

2. Alle date stabilite il provveditore agli studi pubblica, con proprio decreto, all'albo del proprio ufficio l'elenco degli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o passaggio, con l'indicazione, a fianco di ciascun insegnante, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

3. A ciascun docente che ha conseguito il trasferimento o il passaggio verrà data comunicazione del provvedimento presso la scuola dove è titolare. Tale comunicazione sarà inviata per conoscenza, qualora trattasi di insegnante proveniente da altra provincia, al provveditore agli studi di quest'ultima.

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