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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo II - Personale docente

Capo I - Disposizione generali e comuni

Art. 23 - Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio gli interessati possono proporre ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione o ricorso giurisdizionale al T.A.R., nel termine rispettivamente di 30 giorni o di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del movimento. Il ricorso può vertere anche su questioni oggetto del reclamo. In calce all'elenco dei trasferimenti e dei passaggi, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, si deve fare espressa menzione della facoltà di proporre i ricorsi e dei termini per ricorrere.

2. I ricorrenti hanno facoltà di prendere visione, entro i termini di cui al precedente comma primo, degli atti in base ai quali i movimenti sono disposti. In ogni caso il ricorso deve essere notificato ai controinteressati presso la scuola di servizio.

3. Il provveditore agli studi adito trasmetterà, entro dieci giorni, ai competenti uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione, il ricorso debitamente protocollato, precisando la data dell'avvenuta notifica del medesimo ai controinteressati, nonché la data di pubblicazione dei risultati del movimento oggetto del ricorso.

4. Lo stesso provveditore agli studi trasmetterà, altresì, le proprie deduzioni al riguardo ed ogni documentazione utile per la decisione del ricorso, ivi comprese le certificazioni relative ai diretti controinteressati, nell'ipotesi che il ricorso sia stato specificamente proposto avverso il movimento (in particolare, punteggi e sede attribuita) di altri insegnanti.

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