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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo II - Personale docente

Capo III - Disposizioni specifiche per la scuola elementare

Art. 28 - Posti presso i convitti nazionali

1. L'insegnante che chiede il trasferimento per posti vacanti nelle scuole elementari di Stato, annesse ai convitti nazionali, dovrà indicare nella domanda la relativa preferenza puntuale. Nel caso in cui il docente esprima preferenze zonali nel cui ambito territoriale sono compresi i plessi annessi al convitto, tali preferenze vengono esaminate con riferimento ai soli plessi o circoli non annessi a convitto.

2. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, per quanto riguarda la richiedibilità dei posti dell'organico funzionale di circolo istituiti presso i convitti nazionali, ivi compresi quelli per l'insegnamento della lingua straniera, sono valide le disposizioni di cui al precedente articolo 26.

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