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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo II - Personale docente

Capo V - Passaggi di ruolo dall'uno all'altro ordine e grado di scuola

Art. 31 - Disposizioni generali

1. Può essere chiesto contemporaneamente il trasferimento, il passaggio di cattedra e di ruolo.

2. Gli insegnanti elementari privi di sede in quanto in assegnazione quinquennale ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 1213 del 12 dicembre 1967, nonché gli insegnanti di scuola materna ed elementare collocati fuori ruolo in servizio all'estero, possono chiedere il passaggio di ruolo previsto dal presente titolo purché siano in possesso dei prescritti requisiti.

3. Può essere chiesto il passaggio di ruolo per più classi di concorso appartenenti ad un solo ordine e grado di istruzione. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo è formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

4. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti tutte le domande presentate si considerano nulle.

5. Nel caso in cui l'insegnante presenti domanda sia di trasferimento che di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o il trasferimento eventualmente già disposto.

6. Per l'accesso alle scuole ed istituti della provincia di Bolzano è richiesto il possesso, oltre che degli specifici titoli di studio e di servizio prescritti dalle norme vigenti in materia di passaggio di ruolo, anche dei requisiti stabiliti dall'art. 12 del D.P.R. 30.1.73 n. 116 e successive integrazioni, nonché

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