Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11
Titolo II - Personale docente
Capo VI - Trasferimenti annuali
1. I docenti di ruolo, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale, e i docenti di ruolo in attesa di sede definitiva possono partecipare, ai sensi dell'art. 466 del D.L.vo n. 297/94, al trasferimento annuale qualora abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento a domanda definitivo o il passaggio di cattedra o il passaggio di ruolo o il trasferimento per compensazione. In caso di presentazione di due domande di trasferimento, ai sensi del precedente art. 15, il trasferimento definitivo ottenuto nella provincia di titolarità, preclude la possibilità di partecipare al movimento annuale per provincia diversa, esso impedisce, altresì, la proroga del trasferimento annuale eventualmente ottenuto nel corso dell'anno scolastico precedente.
2. Non partecipa al trasferimento annuale il personale docente la cui posizione di stato determina la disponibilità dei posti e delle cattedre ai fini della procedura dello stesso trasferimento annuale. Detto personale ha titolo, secondo la normativa generale, a partecipare al movimento definitivo e l'eventuale richiesta di trasferimento annuale espressa nella domanda di trasferimento definitivo è da considerarsi nulla.
3. Sono invece ammessi a partecipare al trasferimento annuale - facendone ovviamente esplicita richiesta - i docenti trasferiti d'ufficio, perdenti posto, che hanno prodotto domanda di trasferimento definitivo condizionata o no, e non sono stati soddisfatti. Sono altresì ammessi a partecipare, sempre che ne abbiano fatto richiesta, i docenti che, avendo presentato
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