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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo II - Personale docente

Capo VII - Assegnazioni provvisorie

Art. 35 - Domanda assegnazione provvisoria

1. Il personale docente appartenente alla scuola materna, elementare e secondaria di primo grado può produrre domanda di assegnazione provvisoria contestualmente alla domanda di trasferimento.

2. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta, a pena di nullità della relativa domanda, soltanto per una sola provincia e per le sedi richieste per trasferimento anche nel caso di presentazione di due domande di trasferimento.

3. Il personale docente della scuola secondaria di secondo grado ed artistica potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria successivamente ai trasferimenti ed ai passaggi, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie.

4. Non è consentita l'assegnazione provvisoria nel caso che essa venga richiesta per una scuola o istituzione scolastica funzionante nella stessa sede di titolarità dell'aspirante.

5. L'assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi, viene disposta sulla base delle disposizioni in materia di utilizzazione.

6. I provveditori agli studi procederanno alle assegnazioni provvisorie a domanda del personale dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazione del personale di ruolo risultato in soprannumero e prima del conferimento di nuove nomine.

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