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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo III - Personale educativo di ruolo delle istituzioni educative

Art. 37 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio

1. Coloro che aspirano al trasferimento o al passaggio a norma della presente ordinanza debbono presentare domanda entro il 28 febbraio.

2. Le domande di trasferimento e di passaggio debbono essere indirizzate al provveditore agli studi della provincia di titolarità, espressamente delegato alla valutazione delle domande stesse, e devono essere presentate al capo d'istituto o dell'ufficio presso cui l'interessato presta servizio, salvo quanto previsto dai seguenti commi.

3. I provveditori agli studi, ricevute le domande, trattengono quelle dirette ad ottenere il trasferimento o il passaggio nell'ambito della rispettiva provincia mentre inviano tempestivamente agli altri provveditori agli studi la domande relative a provincia diversa.

4. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo e per non più di tre provincie e devono essere presentate entro i termini fissati.

5. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte in conformità agli allegati A) e B).

6. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e l'istituto di titolarità; l'istituto o ufficio presso il quale presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico. Nell'apposito spazio del modulo domanda devono essere elencati i documenti allegati. Le domande di passaggio ai ruoli speciali degli istitutori debbono contenere l'indicazione del titolo di specializzazione prescritto pe

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