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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo III - Personale educativo di ruolo delle istituzioni educative

Art. 40 - Documentazione delle domande

1. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avverrà ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto nei termini, unitamente alla domanda.

2. Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice. L'istitutore che chiede contemporaneamente il trasferimento e il passaggio deve documentare una sola delle domande, essendo sufficiente, per le altre, il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

3. Relativamente alla lett. c) del punto II - esigenze di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alle esigenze di famiglia il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L 'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richies

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