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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo III - Personale educativo di ruolo delle istituzioni educative

Art. 43 - Pubblicazione dei movimenti

1. Le operazioni concernenti i trasferimenti e passaggi previsti dalle presenti disposizioni devono essere ultimate il 6 luglio.

2. Alla data stabilita il Provveditore pubblica, con proprio decreto, all'albo del proprio ufficio l'elenco degli istitutori che hanno ottenuto il trasferimento o passaggio, con l'indicazione, a fianco di ciascun istitutore, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

3. Contemporaneamente, a ciascun istitutore che ha conseguito il trasferimento o il passaggio verrà data comunicazione del provvedimento all'istituto dove è titolare. Tale comunicazione sarà inviata per conoscenza, qualora trattasi di istitutore proveniente da altra provincia, al provveditore agli studi di quest'ultima.

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