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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo III - Personale educativo di ruolo delle istituzioni educative

Art. 44 - Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti di trasferimento e passaggio, incluso il trasferimento annuale di cui al capo IV del presente titolo, gli interessati, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del movimento, o nel termine di 60 giorni dalla medesima data, possono proporre rispettivamente ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione o ricorso giurisdizionale al T.A.R.

2. Il ricorso può vertere anche su questioni oggetto del reclamo.

3. Della facoltà di proporre i ricorsi e dei termini per ricorrere deve farsi espressa menzione in calce all'elenco dei trasferimenti e passaggi ai sensi dell'art.1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. I ricorrenti hanno facoltà di prendere visione, entro i termini di cui al precedente comma primo, degli atti in base ai quali i movimenti sono disposti.

4. In ogni caso il ricorso deve essere notificato ai controinteressati presso l'istituto di servizio.

5. Il provveditore agli studi adito trasmetterà, entro dieci giorni, ai competenti uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione, il ricorso debitamente protocollato, precisando la data dell'avvenuta notifica del medesimo ai controinteressati, nonché la data di pubblicazione dei risultati del movimento oggetto del ricorso.

6. Lo stesso provveditore agli studi trasmetterà, altresì, le proprie deduzioni al riguardo ed ogni documentazione utile per la decisione del ricorso, ivi comprese le certificazioni relative ai diretti controinteressati, nell'ipotesi che il ricorso sia stato specificamente

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