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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo III - Personale educativo di ruolo delle istituzioni educative

Art. 47 - Domanda assegnazione provvisoria

1. Il personale educativo delle istituzioni educative può produrre domanda di assegnazione provvisoria contestualmente alla domanda di trasferimento.

2. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta, a pena di nullità della relativa domanda, soltanto per una sola provincia e per le sedi richieste per trasferimento anche nel caso di presentazione di due domande di trasferimento.

3. Non è consentita l'assegnazione provvisoria nel caso che essa venga richiesta per una scuola o istituzione scolastica funzionante nella stessa sede di titolarità dell'aspirante.

4. L'assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi, viene disposta sulla base delle disposizioni in materia di utilizzazione.

5. I provveditori agli studi procederanno alle assegnazioni provvisorie a domanda del personale dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazione del personale di ruolo risultato in soprannumero e prima del conferimento di nuove nomine.

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