Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11
Titolo III - Personale educativo di ruolo delle istituzioni educative
1. Il personale educativo delle istituzioni educative può produrre domanda di assegnazione provvisoria contestualmente alla domanda di trasferimento.
2. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta, a pena di nullità della relativa domanda, soltanto per una sola provincia e per le sedi richieste per trasferimento anche nel caso di presentazione di due domande di trasferimento.
3. Non è consentita l'assegnazione provvisoria nel caso che essa venga richiesta per una scuola o istituzione scolastica funzionante nella stessa sede di titolarità dell'aspirante.
4. L'assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi, viene disposta sulla base delle disposizioni in materia di utilizzazione.
5. I provveditori agli studi procederanno alle assegnazioni provvisorie a domanda del personale dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazione del personale di ruolo risultato in soprannumero e prima del conferimento di nuove nomine.
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