Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11
Titolo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali
Capo I - Disposizioni generali
1. La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa qualifica ovvero di trasferimento dai ruoli nazionali di accademie e conservatori ai ruoli provinciali di corrispondente profilo è presentata entro gli stessi termini previsti dal precedente art. 50 e secondo le stesse modalità utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato C. In particolare nel caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia diversa da quella di titolarità l'individuazione della seconda provincia deve coincidere.
2. Il personale A.T.A. appartenente ai ruoli nazionali deve indirizzare la domanda al provveditore agli studi della provincia ove ha sede l'istituto di titolarità anche qualora intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 5 del precedente art. 50.
3. Della domanda riferentesi alla provincia ove ha sede l'istituto di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell'ambito della provincia ovvero di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altresì conto della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarità.
4. Il personale A.T.A.
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