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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali

Capo I - Disposizioni generali

Art. 53 - Posti richiedibili

1. Il trasferimento può essere richiesto per tutti i tipi di istituti o scuole il cui personale amministrativo tecnico ed ausiliario dei ruoli provinciali è a carico dello Stato, fermo restando che il trasferimento stesso potrà essere concesso soltanto per posti dello stesso profilo di appartenenza. Sono fatte salve le disposizioni del successivo art. 55 comma 7.

2. Può, altresì, partecipare ai movimenti il personale A.T.A. trasferito d'ufficio per incompatibilità, anche per l'istituzione scolastica o sede dalla quale era stato disposto il trasferimento per incompatibilità.

3. Il competente provveditore valuterà la relativa domanda, su conforme parere espresso dal consiglio di amministrazione provinciale, accertando l'avvenuto superamento della situazione di incompatibilità.

4. L'accertamento di cui al precedente comma deve essere effettuato prima della scadenza del termine per l'acquisizione delle domande di trasferimento al C.E.D..

5. Nel caso di permanenza dello stato di incompatibilità il provveditore agli studi comunica al C.E.D. la domanda dell'interessato omettendo la preferenza espressa per l'istituzione scolastica o la sede incompatibile, dandone notizia all'interessato, ai fini dell'eventuale integrazione della preferenza, entro il termine assegnato dal provveditore agli studi medesimo.

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