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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali

Capo I - Disposizioni generali

Art. 56 - Rinuncia - Rettifica domanda

1. La rinuncia alla domanda di trasferimento, di passaggio e di trasferimento dal ruolo nazionale, vidimata dal capo d'istituto, dovrà essere trasmessa dagli interessati direttamente al provveditore agli studi della provincia di titolarità o nel cui ambito è situato l'istituto di titolarità e sarà presa in considerazione soltanto se spedita entro la data del 21 aprile.

2. Le domande di rinuncia che risulteranno spedite dopo tale data potranno essere prese in considerazione solo per gravi ed eccezionali motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento.

3. Il personale che abbia presentato due domande di trasferimento, ai sensi del comma 5 dell'art. 50 della presente ordinanza ministeriale, dovrà dichiarare esplicitamente se intenda rinunciare a tutte e due le domande o ad una sola di esse. Analoga indicazione dovrà essere fornita nel caso di proposizione di domanda di trasferimento e di passaggio di profilo, o nel caso di presentazione di più domande di passaggio di profilo. In tale ultimo caso dovrà chiaramente indicare la domanda per la quale esprime la rinuncia. In mancanza di tale precisazione la rinuncia si intende riferita a tutte le domande di trasferimento e di passaggio.

4. Dopo la presentazione, le domande, nonché l'allegata documentazione, non possono essere

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