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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali

Capo II - Adempimenti amministrativi

Art. 57 - Adempimenti dei provveditori agli studi e dei capi di istituto

1. I provveditori agli studi, ricevute le domande di trasferimento e di mobilità professionale inoltrate dai capi d'istituto nei termini fissati dalla presente ordinanza, procedono all'esame delle domande e alla valutazione dei titoli prodotti secondo le apposite tabelle di valutazione e ne curano la trasmissione al sistema.

2. In particolare, il provveditore agli studi avrà cura di verificare la esatta corrispondenza tra la documentazione prodotta relativa ai titoli posseduti e le aree prescelte, secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori riportata negli allegati alla presente ordinanza.

3. Il provveditore agli studi, via via che effettua l'esame delle domande presentate, da' comunicazione ai richiedenti, presso la scuola o istituto in cui prestano servizio, del punteggio attribuito, degli eventuali diritti riconosciuti e delle preferenze espresse.

4. Il personale in servizio presso sezioni staccate o scuole coordinate ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, che ha prodotto domanda, riceverà comunicazione dal provveditore competente all'effettuazione dei movimenti del punteggio attribuito, degli eventuali diritti riconosciuti e delle preferenze espresse presso la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio.

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