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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali

Capo II - Adempimenti amministrativi

Art. 58 - Graduatorie personale soprannumerario: adempimenti dei capi d'istituto

1. I capi di istituto, formulate le graduatorie di cui all'articolo 88 del contratto collettivo nazionale decentrato, le affiggeranno immediatamente all'albo insieme alla comunicazione del provveditorato agli studi contenente la nuova dotazione organica e notificheranno agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitandoli formalmente a presentare domanda di movimento.

2. Qualora i termini di presentazione della domanda siano scaduti, al personale, individuato soprannumerario sull'organico di diritto per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento, compreso quello divenuto soprannumerario a seguito di provvedimenti riconducibili alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché al personale anche non soprannumerario assegnato a prestare servizio in sezioni staccate o sedi coordinate che per effetto dei succitati provvedimenti di razionalizzazione subiscano cambi di aggregazione, sarà consentito presentare domanda, entro 5 giorni dalla comunicazione delle situazioni di soprannumero o del disposto cambio di aggregazione. Il personale individuato quale soprannumerario utilizzerà il modulo domanda (allegato B), compilato secondo le istruzioni di cui all'articolo 88 del contratto collettivo nazionale decentrato.

3. Nel caso in cui gli interessati abbiano già presentato domanda di

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