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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali

Capo II - Adempimenti amministrativi

Art. 59 - Adempimenti successivi dei provveditori agli studi

1. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi, i provveditori agli studi provvederanno alle relative comunicazioni ai sottoindicati uffici:

- alla scuola o istituto di provenienza;

- alla scuola o istituto di destinazione;

- alla locale direzione provinciale del tesoro;

- al provveditore agli studi e alla direzione provinciale del tesoro della provincia di provenienza, se trattasi di trasferimento da altra provincia.

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