Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11
Titolo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali
Capo III - Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio è ammesso ricorso, in carta semplice, al consiglio di amministrazione provinciale costituito, a norma dell'art. 549 del D.L.vo 297/94 presso il provveditorato agli studi della provincia alla quale si riferisce la richiesta di trasferimento.
2. I ricorsi debbono contenere l'esatta indicazione dell'organo cui vengono diretti, del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione, gli estremi della notifica agli eventuali controinteressati e debbono essere prodotti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti all'albo dei provveditorati agli studi.
3. I ricorsi si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.
4. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5. Qualora il ricorso sia presentato direttamente al provveditore agli studi, questi ne rilascia ricevuta.
6. La notifica del ricorso ai controinteressati è fatta a mezzo di ufficiale giudiziario o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se i controinteressati sono più di uno è ammessa la notifica ad uno solo di essi; qualora il ricorrente non possa venire a conoscenza del domic
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