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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali

Capo IV - Assegnazioni provvisorie

Art. 62 - Domanda assegnazione provvisoria

1. Il personale appartenente ai profili indicati nell'articolo 50 della presente Ordinanza può produrre domanda di assegnazione provvisoria contestualmente alla domanda di trasferimento contrassegnando sulla stessa domanda le relative caselle della sezione F.

2. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta, a pena di nullità della relativa domanda, soltanto per una sola provincia e per le sedi richieste per trasferimento anche nel caso di presentazione di due domande di trasferimento ai sensi del comma 5 dell'articolo 50 precitato.

3. Non è consentita l'assegnazione provvisoria nel caso che essa venga richiesta per una scuola o istituzione scolastica funzionante nella stessa sede di titolarità dell'aspirante.

4. L'assegnazione provvisoria per sopraggiunti motivi, viene disposta sulla base delle disposizioni in materia di utilizzazione.

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