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Ordinanza MPI 14.01.1998, n. 11

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Titolo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali

Capo IV - Assegnazioni provvisorie

Art. 63 - Adempimenti dei provveditori agli studi - Pubblicazione delle graduatorie - Reclami

1. Le graduatorie degli aspiranti saranno pubblicate all'albo dei provveditorati agli studi. Avverso le medesime è ammesso motivato reclamo al provveditore agli studi entro 5 giorni dalla affissione all'albo delle graduatorie medesime.

Nello stesso termine gli interessati potranno rinunciare alla domanda di assegnazione provvisoria. Entro i 10 giorni successivi il provveditore agli studi decide in merito ai reclami. Le eventuali rettifiche derivanti dall'accoglimento dei reclami presentati sono notificate, nello stesso termine, con formale annotazione nella stessa graduatoria affissa all'albo.

2. I provveditori agli studi procederanno alle assegnazioni provvisorie a domanda del personale dopo aver ultimato le operazioni di utilizzazione del personale di ruolo risultato in soprannumero e prima del conferimento di nuove nomine.

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