CCNQ 02.06.1998
1. Fermi rimanendo i comparti di contrattazione definiti con il presente accordo, con successivo contratto - da stipularsi immediatamente dopo la costituzione dei Comitati di settore - ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 - si individueranno:
a) le autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza;
b) la collocazione - nell'ambito dei comparti - delle figure professionali per la relativa distinta disciplina;
c) la collocazione contrattuale dei segretari comunali e provinciali nell'ambito del comparto regioni-autonomie locali.
2. Con il medesimo contratto del comma 1 si procederà, inoltre, a definire il comparto di appartenenza degli enti o delle agenzie di nuova istituzione, non ancora ricompresi nel presente contratto.
3. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle deleghe di cui alle leggi n. 59/1997 e n. 127/1997 oltre a quanto già previsto nel comma 2, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui al presente accordo secondo le procedure del decreto legislativo n. 396/1997. Nelle sedi contrattuali di comparto potrà valutarsi l'opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori e per differenze funzionali interne.
4. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 396/1997, l'accordo del 19 luglio 1993, recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, ad eccezione degli articoli 11, comma 1 e 12, comma 1, nonché dell'art. 13, comma 3, che potranno essere rivisti nell'ambito del successivo contratto collettivo di cui all'ar
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