CCNQ 02.06.1998
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale - ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell'art. 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - dipendente:
• dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni - ivi compreso l'istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) - ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 7, nonché dagli ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;
• dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA);
• dagli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali.
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