CCNQ 02.06.1998
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera G) - ivi incluso il personale di cui all'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e ad eccezione dei professori e ricercatori - comprende il personale dipendente:
• dalle università e dalle istituzioni universitarie;
• dagli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano;
• dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma;
• dalle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.