Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213
Titolo I - Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) "Stati membri partecipanti": i paesi che adottano la moneta unica conformemente al Trattato;
b) "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;
c) "tasso di conversione". il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l'euro e l'ecu;
d) "valute aderenti": le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, nonché l'ecu;
e) "lira": la lira italiana;
f) "Trattato": il Trattato istitutivo della Comunità Europea, e successive modifiche e integrazioni;
g) "periodo transitorio": il periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001;
h) "Tesoro": il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
i) "ridenominazione": la modifica dell'unità nella quale è espresso l'importo di un debito in essere da un'unità monetaria nazionale all'unità euro;
j) "titoli di Stato": tutti i titoli, a breve e medio-lungo termine, emessi dal tesoro, nonché i prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
k) "banca": l'impresa indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
l) "società finanziaria": la società indicata nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che redige il bilancio ai sen
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