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Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433. (G.U. 08.07.1998, n. 157 - S.O. n. 116)

Titolo II - Parametri di indicizzazione, calcoli intermedi e importi in lire contenuti in norme vigenti

Art. 4 - Importi in lire contenuti in norme vigenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:

a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;

b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;

c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;

d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002:

a) l'articolo 2327 del codice civile è sostituito dal seguente:

"La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro.

Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli.";

b) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.";

c) i commi primo e secondo dell'articolo 2521 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a cinquantamila euro, né tant

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