Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213
Titolo II - Parametri di indicizzazione, calcoli intermedi e importi in lire contenuti in norme vigenti
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002:
a) l'articolo 2327 del codice civile è sostituito dal seguente:
"La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro.
Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli.";
b) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.
Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.";
c) i commi primo e secondo dell'articolo 2521 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a cinquantamila euro, né tant
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