Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213
Titolo III - Ridenominazione in euro degli strumenti di debito
Sezione III - Strumenti di debito privati
1. Gli strumenti finanziari emessi da privati a norma del diritto italiano, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 12 e denominati nelle altre valute aderenti, possono essere ridenominati ai sensi dell'articolo 11, quando lo Stato emittente la valuta di denominazione del prestito abbia ridenominato in euro il proprio debito pubblico, già denominato nella corrispondente moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.
2. Agli strumenti di cui al presente articolo si applicano le modalità di ridenominazione indicate nell'articolo 12 del presente decreto, fatte salve le modifiche derivanti dalla differenza delle valute originarie.
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