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Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433. (G.U. 08.07.1998, n. 157 - S.O. n. 116)

Titolo IV - L'euro, la moneta di conto e i documenti obbligatori a rilevanza esterna

Sezione I - Disposizioni per le imprese in genere

Art. 16 - Adozione dell'euro quale moneta di conto

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'adozione dell'euro è obbligatoria.

2. Quando l'euro è utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro.

3. Per le banche, le società finanziarie, le imprese di assicurazione, le società emittenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le rispettive imprese controllate, così come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facoltà di redigere e pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio può essere esercitata anche quando l'euro non è utilizzato come moneta di conto.

4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.

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