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Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433. (G.U. 08.07.1998, n. 157 - S.O. n. 116)

Titolo IV - L'euro, la moneta di conto e i documenti obbligatori a rilevanza esterna

Sezione I - Disposizioni per le imprese in genere

Art. 18 - Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.

2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.

4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio possono essere trattate secondo quanto indicato ad uno dei commi 5 e 6.

5. La differenza cambio positiva o negativa di ciascun elemento monetario è ripartita nell'esercizio e in quelli successivi in funzione della durata residua e della prevista evoluzione del capitale dell'elemento considerato. Se l'elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua va per intero inclusa nel conto economico relativo al periodo nel quale l'incasso, il pagamento o la cessione avvengono.

6. Le differenze cambio sono ripartite in quote costanti nell'esercizio e nei tre successivi.

7. Le differenze cambio concorrono alla det

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