Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213
Titolo IV - L'euro, la moneta di conto e i documenti obbligatori a rilevanza esterna
Sezione II - Disposizioni speciali per le banche e le società finanziarie
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle banche e dalle società finanziarie a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.
2. Le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto.
3. Le differenze cambio rilevate ai sensi del comma 2, primo periodo, sono incluse nel conto economico a norma dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87.
4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, alle differenze cambio relative alle immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine può essere riservato il seguente trattamento:
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