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Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433. (G.U. 08.07.1998, n. 157 - S.O. n. 116)

Titolo IV - L'euro, la moneta di conto e i documenti obbligatori a rilevanza esterna

Sezione II - Disposizioni speciali per le banche e le società finanziarie

Art. 22 - Organismi di investimento collettivo del risparmio

1. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna degli OICR si applicano le disposizioni contenute:

a) nell'articolo 16, commi da 1 a 6, inclusa la facoltà di cui al comma 3; limitatamente al rendiconto di gestione e al bilancio si applicano anche i commi 7 e 8;

b) nell'articolo 21, comma 2, primo periodo, dal 1° gennaio 1999; nella relazione degli amministratori che accompagna il rendiconto di gestione o il bilancio sono fornite le informazioni di cui al comma 6 dell'articolo 21.

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