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Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433. (G.U. 08.07.1998, n. 157 - S.O. n. 116)

Titolo IV - L'euro, la moneta di conto e i documenti obbligatori a rilevanza esterna

Sezione III - Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione

Art. 24 - Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle imprese di assicurazione a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.

2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Il medesimo criterio si applica agli elementi non monetari inclusi tra gli investimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.

4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio, ad eccezione di quelle riferite agli investimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, possono essere trattate secondo quanto indicato da uno dei commi 5 e 6 dell'articolo 18.

5. Si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 18.

6. Nella nota integrativa del bilancio sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3 e 4, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli im

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