Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213
Titolo IV - L'euro, la moneta di conto e i documenti obbligatori a rilevanza esterna
Sezione III - Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle imprese di assicurazione a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.
2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Il medesimo criterio si applica agli elementi non monetari inclusi tra gli investimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.
4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio, ad eccezione di quelle riferite agli investimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, possono essere trattate secondo quanto indicato da uno dei commi 5 e 6 dell'articolo 18.
5. Si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 18.
6. Nella nota integrativa del bilancio sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3 e 4, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli im
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.