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Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433. (G.U. 08.07.1998, n. 157 - S.O. n. 116)

Titolo IV - L'euro, la moneta di conto e i documenti obbligatori a rilevanza esterna

Sezione IV - Disposizioni speciali per i fondi pensione

Art. 27 - Criteri di rilevazione delle operazioni

1. Nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna dei fondi pensione, riferiti a una data pari o successiva al 31 dicembre 1998, le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

2. I poteri di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni sono esercitati anche con riferimento all'introduzione dell'euro; i predetti poteri, per quanto riguarda gli elementi non monetari, possono essere esercitati anche in deroga a quanto disposto nel comma 1 e, comunque, in conformità con i principi del presente decreto.

3. Alle forme pensionistiche di cui all'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni speciali previste per le imprese all'interno delle quali esse sono istituite.

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