Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213
Titolo V - Dematerializzazione
Sezione I - Disposizioni generali
1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina di cui al presente Titolo V deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari di cui all'articolo 28, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento di cui all'articolo 36, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente.
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