Decreto legislativo 24.06.1998, n. 213
Titolo V - Dematerializzazione
Sezione I - Disposizioni generali
1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto ha legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e può disporne in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.
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